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Legge 29 aprile 1949, n. 221 · Legge 29 aprile 1949, n. 221 — Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato

Legge 29 aprile 1949, n. 221 Art. 23

CAPO III Disposizioni finali e transitorie.

En vigueurTexte officiel

Nel periodo che intercorre fra la cessazione dello stipendio o salario e l'inizio del trattamento di quiescenza e corrisposto al pensionato, senza interruzione di continuita', dal medesimo ufficio da cui dipendeva all'atto della sua cessazione dal servizio, un trattamento di liquidazione provvisoria della pensione, ferma restando in ogni caso la riserva del conguaglio. ((Con le modalita' previste dal comma precedente si provvede anche nei confronti della vedova e degli orfani minori del dipendente deceduto in attivita' di servizio ovvero del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio di pensione; in quest'ultimo caso occorre la domanda degli aventi diritto)) .