Legge 5 aprile 1949, n. 186 Art. 2
Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente sara' provveduto con le maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31 . La somma suddetta verra' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49 con decreto del Ministro per il tesoro.