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Legge 29 marzo 1949, n. 166 · Legge 29 marzo 1949, n. 166 — Promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e ammissione ai corsi allievi sottufficiali per gli anni scolastici 1948-49 e 1949-50 dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia e dalla deportazione

Legge 29 marzo 1949, n. 166 Art. 3

En vigueurTexte officiel

Agli appuntati ed ai carabinieri di cui al precedente articolo, che termineranno con esito favorevole il corso, sara' attribuita, ai soli effetti giuridici, l'anzianita', che sarebbe loro spettata qualora avessero frequentato il corso allievi sottufficiali 1946-47 oppure quello 1947-48, a seconda che risultino in possesso degli altri requisiti richiamati nel precedente art. 2, rispettivamente alla data di inizio del corso 1946-47 oppure di quello 1947-48. Gli effetti economici della loro nomina a sottufficiale decorreranno dalla, data sotto la quale saranno nominati sottufficiali gli allievi dei corsi 1948-49 e 1919-50. Ai fini dell'anzianita' relativa, la posizione di ruolo dei militari di cui al primo comma del presente articolo e quella dei militari dei corsi 1946-47 e 1947-48 sara' stabilita sulla base del punto di graduatoria da ciascuno riportato al termine dei rispettivi corsi.