Legge 8 marzo 1949, n. 75 Art. 9Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile
CAPO II. PROVVIDENZE PER LE NUOVE COSTRUZIONI
I redditi derivanti dall'esercizio delle navi di nuova costruzione ammesse a godere dei benefici della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per i primi tre anni dalla data di entrata in effettivo esercizio delle navi.