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Legge 8 marzo 1949, n. 75 · Legge 8 marzo 1949, n. 75 — Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Legge 8 marzo 1949, n. 75 Art. 14Anticipi

CAPO II. PROVVIDENZE PER LE NUOVE COSTRUZIONI

En vigueurTexte officiel

Sul contributo di ammortamento e sul contributo sui materiali, possono essere concessi quattro anticipi, ciascuno in ragione del venti per cento dell'ammontare presunto dei contributi, pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale rispettivamente del 20 per cento, 40 per cento, 60 per cento e 80 per cento.