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Legge 8 marzo 1949, n. 134 · Legge 8 marzo 1949, n. 134 — Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e successive modificazioni, relative al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa orientale italiana in conseguenza della guerra

Legge 8 marzo 1949, n. 134 Art. 2

En vigueurTexte officiel

Il Ministro per la marina mercantile, sentita la Commissione di cui all' art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266 , autorizzera' la corresponsione degli assegni previsti dalla legge stessa ai marittimi che comprovino di non aver potuto rimpatriare per cause a loro non imputabili.