Legge 18 gennaio 1949, n. 18 Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge.