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Legge 17 gennaio 1949, n. 6 · Legge 17 gennaio 1949, n. 6 — Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore

Legge 17 gennaio 1949, n. 6 Art. 10

En vigueurTexte officiel

Le autovetture nuove di fabbrica di produzione nazionale adibite al trasporto di persone sono esentate dalla tassa di circolazione per un semestre a decorrere dalla data della prima immatricolazione. Il periodo di esenzione e' ragguagliato a tre bimestri compreso quello dell'entrata in circolazione. Le autovetture ammesse al predetto beneficio per poter circolare nel periodo di esenzione debbono munirsi, mediante il pagamento del diritto fisso di L. 50, di un apposito disco-contrassegno, che sara' istituito con decreto del Ministro per le finanze.