Legge 29 dicembre 1948, n. 1540 Art. 2
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la suddetta spesa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la suddetta spesa.