Legge 27 dicembre 1948, n. 1520 Art. 7
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1949 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1949 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.