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Legge 19 agosto 1948, n. 1180 · Legge 19 agosto 1948, n. 1180 — Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra

Legge 19 agosto 1948, n. 1180 Art. 3

En vigueurTexte officiel

Le pensioni dirette hanno decorrenza dall'11 gennaio 1948, quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.