Legge 8 febbraio 1948, n. 47 · Legge 8 febbraio 1948, n. 47 — Disposizioni sulla stampa
Legge 8 febbraio 1948, n. 47 Art. 17Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati
Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'art. 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo e' punita con l'ammenda sino a lire ventimila.