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Legge 6 febbraio 1948, n. 29 · Legge 6 febbraio 1948, n. 29 — Norme per la elezione del Senato della Repubblica

Legge 6 febbraio 1948, n. 29 Art. 6

TITOLO II DEGLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI E REGIONALI

En vigueurTexte officiel

Il Tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o piu' collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi. Se in un collegio si trovano le sedi di due o piu' Tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.