Legge 20 gennaio 1948, n. 6 Art. 28
Il Governo della Repubblica e' autorizzate a coordinare in un testo unico le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74 , e quelle della. presente legge.
Il Governo della Repubblica e' autorizzate a coordinare in un testo unico le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74 , e quelle della. presente legge.