Legge 20 gennaio 1948, n. 6 Art. 25
Dopo l'art. 65, e' aggiunto il seguente: "Art. 65-bis. - Gli impiegati dello Stato e di altre Amministrazioni, nonche' i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico pottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, seno, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore. I magistrati in aspettativa ai sensi della lettera g) dell'art. 9 conservano il trattamento di cui godevano".
Renvoie à
- Legge 20 gennaio 1948, n. 6 Art. 65
- Legge 20 gennaio 1948, n. 6 Art. 9