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Legge 20 gennaio 1948, n. 6 · Legge 20 gennaio 1948, n. 6 — Norme per l'elezione della Camera dei deputati

Legge 20 gennaio 1948, n. 6 Art. 14

En vigueurTexte officiel

L'art. 40 e' sostituito dal seguente: "Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonche' gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni o in altro Comune i candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Gli elettori di cui al comma, precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista, della sezione e di essi e' presa nota nel verbale".