Decreto del presidente della repubblica 18 dicembre 1952, n. Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.