Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 19
TITOLO III Finanziamento o gestione dell'Ente.
Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire novemila, di cui seimila da attribuire alla gestione previdenza e tremila da attribuire alla gestione assistenza. Tali contributi non sono piu' dovuti dalle iscritte che godono del trattamento di pensione.