Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 43
TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali.
La iscritta che ha raggiunto l'eta' minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione puo', sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'art. 19.