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Legge 13 marzo 1958, n. 246 · Legge 13 marzo 1958, n. 246 — Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche

Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 43

TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali.

In KraftAmtlicher Text

La iscritta che ha raggiunto l'eta' minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione puo', sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'art. 19.