Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 20
TITOLO III Finanziamento o gestione dell'Ente.
Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dello esattore del non riscosso per il riscosso. Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate all'Ente tramite le ricevitorie provinciali.