Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 13 marzo 1958, n. 246 · Legge 13 marzo 1958, n. 246 — Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche

Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 32

TITOLO IV Trattamento di previdenza.

In KraftAmtlicher Text

La pensione di vecchiaia si consegue: 1) al compimento dell'eta' minima di 65 anni compiuti, con almeno dieci anni di contribuzione; 2) a qualunque eta' con quaranta anni di contribuzione. La pensione di invalidita' si consegue a qualunque eta' nel caso di inabilita' totale e permanente alla professione di ostetrica, purche' risultino versati almeno cinque anni di contribuzione. La misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' e' proporzionale agli anni di contributi versati all'Ente, secondo la tabella delle pensioni allegata alla presente legge. La frazione superiore ai sei mesi e' considerata un anno. Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali l'iscritta ha versato all'Ente i contributi a norma del precedente art. 19.