Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 28
TITOLO III Finanziamento o gestione dell'Ente.
La gestione assistenza e' finanziata con i seguenti mezzi: 1) la quota di lire tremila del contributo annuo stabilito nell'art. 19; 2) i redditi del patrimonio della gestione; 3) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione. E', inoltre, attribuito alla gestione assistenza il saldo della speciale gestione marche volontarie, quale risulta alla data in vigore della presente legge.