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Legge 31 marzo 1955, n. 240 · Legge 31 marzo 1955, n. 240 — Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava

Legge 31 marzo 1955, n. 240 Art. 5Finanziamento del piano

In KraftAmtlicher Text

All'esecuzione del programma previsto nell'art. 1 si provvede mediante la costituzione di un fondo di rotazione dell'ammontare di cinque miliardi di lire, la cui gestione e' affidata all'Ente nazionale delle Tre Venezie. Affluiscono al fondo le somme per capitale ed interessi recuperate in conseguenza dei trasferimenti secondo quanto sara' stabilito nelle convenzioni previste dal successivo art. 6.