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Legge 31 marzo 1955, n. 240 · Legge 31 marzo 1955, n. 240 — Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava

Legge 31 marzo 1955, n. 240 Art. 6Deposito - Amministrazione del fondo

In KraftAmtlicher Text

Il fondo costituito ai sensi del precedente articolo e le somme che ad esso affluiscono sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono erogate a favore dell'Ente nazionale delle Tre Venezie con le modalita' e secondo i criteri che saranno stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi fra l'Ente stesso ed i Ministeri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.