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Legge 31 marzo 1955, n. 240 · Legge 31 marzo 1955, n. 240 — Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava

Legge 31 marzo 1955, n. 240 Art. 4Modalita' per la cessione

In KraftAmtlicher Text

Il trasferimento in proprieta' dei terreni soggetti a bonifica ed a trasformazione fondiaria ai sensi dell'articolo 1, primo comma, ha luogo con le modalita' stabilite negli articoli 17 , 18 e 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230 . Il trasferimento in proprieta' delle abitazioni che saranno costruite in esecuzione del programma previsto nel secondo comma del citato art. 1 ha luogo con le modalita' stabilite negli articoli 14 e 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 , e negli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340 , in quanto applicabili.