Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 31 marzo 1955, n. 240 · Legge 31 marzo 1955, n. 240 — Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava

Legge 31 marzo 1955, n. 240 Art. 1Acquisto od espropriazione di terreni per l'occupazione di profughi giuliani

In KraftAmtlicher Text

L'Ente nazionale delle Tre Venezie e' autorizzato a predisporre e ad eseguire, con inizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano particolareggiato per l'acquisto o l'espropriazione, per la bonifica e per la trasformazione fondiaria di terreni da destinarsi alla stabile sistemazione produttiva, nel territorio delle Tre Venezie, di contadini coltivatori diretti profughi dalle zone della Venezia Giulia amministrate o possedute dalla Repubblica popolare federativa jugoslava. L'Ente anzidetto e', altresi', autorizzato a costruire, nel territorio indicato nel precedente comma e su terreni che saranno all'uopo acquistati od espropriati, uno o piu' villaggi per la stabile sistemazione di pescatori profughi dalle anzidette zone della Venezia Giulia.