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Legge 31 marzo 1955, n. 240 · Legge 31 marzo 1955, n. 240 — Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava

Legge 31 marzo 1955, n. 240 Art. 8Copertura

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Alla copertura della spesa prevista nell'art. 5 si fa fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata derivante dal prestito nazionale redimibile 5 per cento, denominato "Trieste", emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.