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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 51

TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra

In KraftAmtlicher Text

Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di guerra, la pensione, assegno o indennita', decorre dal giorno in cui l'interessato fu collocato nella suddetta posizione. Nei casi di superinvalidita', che diano luogo alla concessione di un trattamento di guerra superiore a quello di attivita', goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della dimissione. Gli assegni di attivita', corrisposti da detto giorno si considerano concessi a titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso. Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l'assegno decorre dal giorno in cui il militare e' stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidita' che dia diritto a liquidazione di pensione od assegno di guerra. Negli altri casi in cui il militare sia stato inviato in congedo o collocato a riposo, la pensione o l'assegno decorre dalla data della visita collegiale di cui all'art. 101, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda. Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'art. 10 la pensione o l'assegno decorre dalla data dell'evento. Ove la domanda sia stata presentata oltre un anno dopo la data dell'evento, la pensione, assegno o indennita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.