Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 63
TITOLO III Dei diritti della vedova e degli orfani.
Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore eta' o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore. (16) ((20)) Nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60. Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo.
--------------- AGGIORNAMENTO (16) La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della citata legge 10 agosto 1950, n. 648 nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili. --------------- AGGIORNAMENTO (20) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 25 febbraio 1975, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1975, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313 , limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore eta' oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore."