Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 52
TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra
Ai militari inviati in licenza speciale e' in facolta' del Ministro per il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidita', la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura stabilita dall'annessa tabella D con gli eventuali assegni accessori. In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme non dovute o pagate in piu', in base al presente articolo, sono abbuonate.