Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 10
TITOLO I. Del diritto alla pensione di guerra in generale.
Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidita' o della morte. ((25)) Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse. Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidita', determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica. E' sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidita' e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un minorenne, nonche' da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili. Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, anche nei casi di morte o di invalidita' derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.
----------------- AGGIORNAMENTO (25) La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 dicembre 1987, n. 561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648 nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici."
Zitiert von
- Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 17
- Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 22
- Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 27
- Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 51
- Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 55
- Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 58
- Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 62
- Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 71
- Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 79
- Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 92