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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 101

TITOLO VII Procedura per la liquidazione e la revoca delle pensioni e degli assegni.

In KraftAmtlicher Text

Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o di ufficio. La domanda, diretta al Ministro per il tesoro, e' esente da tassa di bollo, salvo che abbia per oggetto la concessione della pensione o dell'assegno di riversibilita' ordinaria regolato dall'art. 69. Anche i documenti relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo, e la legalizzazione delle copie degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente.