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Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 · Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 72

In KraftAmtlicher Text

Ad incremento del fondo di rotazione di cui all' art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' autorizzato lo stanziamento di L. 1.500.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di L. 400, 800 e 300 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967, 1968. ((Lo stanziamento sara' utilizzato per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio, con i quali il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, stipulera' apposite convenzioni soggette al trattamento tributario previsto dallo ultimo comma a dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457. Sulla base di tali convenzioni gli istituti destineranno le somme tra loro ripartite alla concessione, di mutui per finanziare la ricostruzione e la riparazione di natanti ed impianti, di reti ed attrezzature a bordo e a terra, distrutti, danneggiati o perduti)) . I finanziamenti verranno concessi con le modalita' previste nella legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , con le seguenti modifiche: a) in deroga all'art. 5, I finanziamenti potranno coprire l'intera spesa necessaria per gli scopi previsti; b) in deroga all'art. 6, l'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto entro 11 termine di I anni per I mutui di ammontare non superiore a L 1.000.000 e entro II termine di 10 anni per i mutui superiori a tale limite.