Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 71
((E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966, per la concessione di contributi ai pescatori, soci di cooperative ed autonomi, che abbiano subito danni ai natanti, alle reti, impianti ed altre attrezzature da pesca a bordo e a terra, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.)) L'ammontare dei singoli contributi non potra' in ogni caso superare la somma di L. 500.000. A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda alla competente Capitaneria di porto.