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Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 · Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

((Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti, l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 1, ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessita', puo' aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279)) . Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati gli abitati non compresi nelle tabelle di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , che sono da consolidare o da trasferire. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla costruzione oltre che delle opere indicate nella legge citata, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate e relative case canoniche, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero. Il piano regolatore degli abitati stessi e' approvato dal Provveditore regionale alle opere pubbliche in deroga alle norme della legge anzidetta.