Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 73
Il termine per il pagamento delle rate scadenti il 31 dicembre 1966 per il rimborso dei mutui concessi ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' prorogato, qualora gli impianti, le opere o le attrezzature previsti dall'art. 1 della stessa legge siano rimasti danneggiati, alla fine del periodo di ammortamento la cui durata e' prolungata di un anno.