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Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 · Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 73

In KraftAmtlicher Text

Il termine per il pagamento delle rate scadenti il 31 dicembre 1966 per il rimborso dei mutui concessi ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' prorogato, qualora gli impianti, le opere o le attrezzature previsti dall'art. 1 della stessa legge siano rimasti danneggiati, alla fine del periodo di ammortamento la cui durata e' prolungata di un anno.