Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 5
E' autorizzata la spesa di L. 23.000.000.000 per i lavori di ripristino definitivo delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa e le eventuali indennita' di espropriazione. La somma indicata nel precedente comma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade in ragione di L. 4.340.000.000, di lire 12.000.000.000 e L. 6.660.000.000, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.