Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 69
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e' autorizzato ad erogare contributi finanziari fino alla concorrenza di lire 2 miliardi alle ferro-tramvie in concessione, escluse le aziende municipalizzate, per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 agli impianti ed al materiale mobile e di esercizio. ((6)) I benefici stessi sono estesi alle Gestioni dirette a cura dello Stato. I contributi predetti saranno corrisposti nel limiti di spesa e con le modalita' e prescrizioni stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410 . Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e' altresi' autorizzato a provvedere alle spese di lire 1540 milioni occorrenti per la rimessa in efficienza degli aeroporti e degli impianti e attrezzature aeroportuali danneggiati e per contributi a societa' di navigazione aerea che abbiano riportato danni, da stanziarsi in ragione di lire 1.000 milioni e di lire 540 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967. La somma di cui al primo comma sara' stanziata nell'anno finanziario 1967.
-------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 28 marzo 1968, n. 358 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni, prevista dal primo comma dell'articolo 69 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , e' ridotta di lire 500 milioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine per la richiesta dei contributi previsti dalla presente legge, nonche' dall' articolo 69, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , e' fissato, a pena di decadenza, in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."