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Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 · Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

((E' autorizzata la spesa di lire 17.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere marittime: a) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprieta' dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate; b) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate dalle mareggiate; c) alla escavazione straordinaria nell'ambito del demanio marittimo; d) alle opere di difesa marittima dei territori, dei litorali nonche' delle isole in laguna di Venezia, da Chioggia sino alla Piave vecchia. Detta somma sara' stanziata in ragione di lire 9.500 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968)) .