Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 6
Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione dei prodotti indicati all'art. 1, deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione. La denuncia, corredata della planimetria dei locali dello stabilimento, nonche' dello schema degli impianti deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare; a) la ditta e chi la rappresenta; b) il Comune, la via ed il numero civico, la denominazione della localita' in cui si trova lo stabilimento; c) il tipo di forno, gli apparecchi e i meccanismi da adoperare; d) la qualita' delle materie prime da impiegare e la qualita' e la quantita' massima giornaliera dei prodotti che si intendono ottenere; e) il processo di lavorazione; f) la potenzialita' degli impianti di produzione. La medesima denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da chi gia' esercita l'industria della fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 1. Se tali stabilimenti all'atto della pubblicazione del presente decreto sono in fase di attivita', il termine di presentazione della denuncia e' ridotto a quindici giorni.