Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 5
Le prove della resistenza a pressione per la classificazione dei prodotti indicati all'art. 1, agli effetti della pubblicazione dell'imposta, debbono essere eseguite da parte dei Laboratori chimici delle dogane e Imposte indirette. Le controversie sulla qualificazione dei prodotti agli effetti del presente decreto sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.