Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 10
Verificata l'esattezza della dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 8 l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sulla base degli accertamenti eseguiti procede alla liquidazione dell'imposta dovuta sui prodotti fabbricati. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalle ditte interessate presso la competente Sezione provinciale di tesoreria entro il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione di lavoro. Sulle somme non versate entro il termine di cui sopra e' dovuta l'indennita' di mora prevista dall' art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286 .