Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 21
Chiunque presenti in ritardo o inesattamente la denuncia prescritta dall'ultimo comma dell'art. 6 del presente decreto, e' punita con l'ammenda fino a lire 300.000. Il fabbricante che ometta o ritardi di effettuare entro i termini il pagamento del diritto di licenza, di cui all'art. 7 del presente decreto, e' punito con l'ammenda da una a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione per l'esercizio arbitrario della fabbrica.