Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 17
Chiunque fabbrica clandestinamente i prodotti indicati nell'art. 1 del presente decreto e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione sino a due anni e con la multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta medesima. La multa non puo' essere in nessun caso inferiore a lire un milione. Gli apparecchi e i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo, sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell' art. 240 del Codice penale . Il tentativo e' punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato. E' considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza nei locali della fabbrica o nei locali annessi od attigui degli apparecchi o meccanismi di produzione insieme con prodotti semilavorati o finiti prima della denuncia di cui al precedente art. 6.
Verweist auf
- Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 1
- Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 240
- Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 6