Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 19Atti amministrativi di affidamento
Capo II Acquisizione di beni e servizi in economia
1. Il capo del servizio amministrativo, ovvero il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi, emette apposito atto dispositivo per la successiva acquisizione, che e' perfezionata:
a) se l'importo della spesa non supera l'ammontare di 80.000 euro, mediante lettera di ordinazione;
b) negli altri casi, mediante atto negoziale da stipulare nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice.
Note all'art. 19: Si riporta il testo dell'art. 11, comma 13, del codice dei contratti, cosi' come sostituito dal comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 : "Art. 11. (Fasi delle procedure di affidamento) - 1. (Omissis). 13. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.".