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Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 31 · Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 313 — Regolamento del servizio telex, in attuazione del libro quarto, titolo II, capo II, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156

Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 31 Art. 5Canoni, contributi, deposito cauzionale, tariffe

In KraftAmtlicher Text

1. I canoni ed i contributi da corrispondere ai sensi dell'art. 253 del codice p.t. sono:

a) canone di abbonamento al servizio, la cui misura puo' variare in relazione alle categorie di utenza previste dal decreto di cui all'art. 253 del codice p.t., tenuto conto dell'uso del posto telex di cui all'art. 10, comma 1;

b) canone per il noleggio e la manutenzione dell'apparecchio terminale, se questo e' di proprieta' dell'Amministrazione; esso puo' variare in relazione alle caratteristiche dell'apparecchio dato in uso;

c) canone di manutenzione dell'apparecchio terminale, se questo e' acquisito in proprio dall'utente e tenuto in manutenzione dall'Amministrazione; esso puo' variare in relazione al tipo di apparecchio;

d) contributo per la costituzione del posto telex, la cui misura varia a seconda che l'apparecchio terminale sia acquisito in proprio dall'utente oppure fornito in uso dall'Amministrazione.

2. I canoni decorrono dalla data di realizzazione del collegamento di cui all'art. 4; per il periodo compreso tra tale data e l'inizio del mese successivo deve essere corrisposto il relativo rateo dei canoni. Trascorso il primo anno di abbonamento, l'obbligo del pagamento dei canoni cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di abbonamento viene risolto.

3. L'abbonato e' responsabile dell'esattezza delle indicazioni fornite per la determinazione dei canoni. Nel caso di indicazioni inesatte, rilevate anche nel corso dell'abbonamento, che avessero portato all'applicazione di canoni inferiori a quelli dovuti, l'abbonato e' obbligato a versare all'Amministrazione la differenza tra le quote dovute e quelle effettivamente versate.

4. Fatti salvi gli ordinari rimedi giurisdizionali, l'abbonato che non intenda accettare eventuali modifiche delle tariffe o diverse condizioni di abbonamento disposte dall'Amministrazione nel corso dell'abbonamento, deve darne partecipazione al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio entro trenta giorni dall'entrata in vigore del relativo provvedimento, mediante lettera raccomandata. In tal caso l'abbonamento e' risolto con effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della suddetta comunicazione da parte dell'abbonato, ovvero alla scadenza del primo anno di abbonamento qualora questo non sia ancora maturato.

5. La misura e le modalita' di versamento dei canoni e dei contributi come pure del deposito cauzionale sono stabiliti, ai sensi dell'art. 253 del codice p.t., con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

6. I contributi da corrispondere in caso di subentro ad una utenza gia' costituita ed in caso di riattivazione del servizio sospeso per morosita' ai sensi dell'art. 17, comma 3, sono stabiliti con le modalita' di cui all'art. 253 del codice p.t.

7. Le tariffe per il servizio telex nazionale sono stabilite, ai sensi dell'art. 7 del codice p.t., con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro. Le tasse generali terminali e di transito per le comunicazioni internazionali sono stabilite, ai sensi dell'art. 8 del codice p.t., con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro, in base alle convenzioni ed agli accordi internazionali.

Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 253 del codice postale e delle telecomunicazioni e' riportato in nota all'art. 3. - L'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni e' stato abrogato dall' art. 7, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130 , il quale ha previsto, nel contempo, che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno debbano essere stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Se ne trascrive, ad ogni buon conto, il testo: "Le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, fatta salva la competenza dello stesso Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nei casi previsti dal codice postale e delle telecomunicazioni. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ". - Si riporta il testo dell'art. 8 del ripetuto codice postale e delle telecomunicazioni: "Art. 8 (Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni internazionali). - Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate. Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i servizi internazionali di telecomunicazioni per la quota- parte terminale o di transito".