Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 31 Art. 3Indicativo di chiamata
1. Ciascun utente e' identificato da un numero di chiamata e da un nominativo.
2. Il nominativo, scelto dall'utente, non puo' avere un numero di caratteri superiore a quello stabilito dall'Amministrazione e puo' essere modificato, a richiesta dell'utente stesso, nel corso dell'abbonamento. La modifica e' effettuata esclusivamente dal competente circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e comporta la corresponsione da parte dell'utente del contributo previsto ai sensi dell'art. 253 del codice p.t.
3. L'Amministrazione ha facolta', qualora esigenze tecniche lo richiedano, di modificare il numero di chiamata, dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni all'utente.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 253 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973 : "Art. 253 (Contributi - Canoni - Deposito cauzionale). - L'utente del servizio telex deve costituire i depositi cauzionali e corrispondere i contributi ed i canoni stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 31 Art. 253