Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 31 Art. 10Uso del posto telex
1. Non sono considerati terzi, ai fini del divieto di cui al comma 1 dell'art. 257 del codice p.t., coloro che, nell'ambito dell'attivita' di un consorzio legalmente costituito, abbonato al servizio telex, utilizzano il posto telex di quest'ultimo, nonche' i familiari, gli associati, i dipendenti e i clienti dell'abbonato telex. E' fatto comunque divieto al titolare dell'abbonamento di pretendere per il traffico svolto un corrispettivo diverso da quello stabilito dalle norme tariffarie.
2. Per lo scambio delle comunicazioni telex l'abbonato deve attenersi alle norme operative stabilite dall'Amministrazione, pena la perdita della facolta' di reclamo di cui all'art. 18.
3. E' fatto obbligo all'abbonato di mantenere l'apparecchio terminale permanentemente inserito in linea, in posizione di normale funzionamento.
4. E' consentito all'abbonato lo scambio di corrispondenza anche in linguaggio criptografico. In tal caso, l'abbonato ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'Amministrazione.
5. In caso di ripetute inadempienze agli obblighi relativi agli usi del posto telex, l'Amministrazione puo' procedere, previa comunicazione scritta all'abbonato, alla risoluzione del contratto di abbonamento.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 257 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973 : "Art. 257 (Scambio della corrispondenza - Divieti - Sanzioni). - Il traffico scambiato dall'utente del servizio telex deve riguardare esclusivamente l'attivita' di sua pertinenza ed e' quindi vietato qualsiasi traffico per conto di terzi. L'impianto non puo' essere messo a disposizione di terzi. In caso di infrazione accertata e regolarmente contestata, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potra' applicare una penale in misura non superiore all'importo della cauzione. In caso di recidiva sara' applicata una penale in misura pari all'importo della cauzione e l'Amministrazione stessa potra' anche procedere alla risuluzione anticipata del rapporto di utenza, salva la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal primo, secondo ed ultimo comma dell'art. 218 del presente decreto, senza essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta. Per ogni altra violazione degli obblighi da parte dell'utente, l'Amministrazione puo' imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 31 Art. 18
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 31 Art. 218
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 31 Art. 257