Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 31 Art. 8Conservazione e custodia degli apparecchi terminali e dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione
1. L'abbonato deve conservare e custodire, con ogni diligenza, gli apparecchi terminali ed i materiali messi a sua disposizione dall'Amministrazione. Egli ne risponde anche nel caso di danneggiamento o distruzione da parte di terzi, di furto e incendio, salvo i casi di forza maggiore da provarsi a cura e spese dell'abbonato. In tali ipotesi egli e' tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese da essa sostenute per la riparazione o la sostituzione degli apparecchi.