Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 31 Art. 4Decorrenza e durata dell'abbonamento
1. L'abbonamento al servizio telex decorre dalla data di realizzazione del collegamento tra la rete telegrafica pubblica a commutazione e la sede dell'utente fino all'apposita terminazione oppure fino all'apparecchio terminale, se questo e' fornito dall'Amministrazione e, salvo le eccezioni di cui all'art. 12, comma 3, ed all'art. 16, ha la durata minima di un anno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di realizzazione del collegamento anzidetto.
2. Salvo i casi particolari di cui agli articoli 5, comma 4, e 12, comma 3, la disdetta dell'abbonamento deve essere comunicata con preavviso di almeno novanta giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio.